La corretta compilazione del formulario di trasporto è uno dei problemi più diffusi nella complessa gestione dei rifiuti con riferimento alla quantità da indicare. Nei casi in cui il produttore dei rifiuti non disponga di un sistema di pesatura, sarà possibile barrare soltanto la casella peso da verificarsi a destino. Come si deve gestire in questi casi il formulario? Quali sono le conseguenze nel caso in cui vi siano divergenze tra il peso effettivamente misurato in partenza e quello accertato a destinazione?
L’art. 193 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/06), nel dettare la disciplina relativa al trasporto dei rifiuti, prevede che dal formulario debbano emergere almeno alcune informazioni, fra le quali la “quantità del rifiuto”.
Si tratta di una disciplina che deve integrarsi con il dettato di cui:
– al D.M. n. 145 del 1° aprile 1998 e,
– alla circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.
Il primo ha previsto, nell’allegato B, che contiene il modello di formulario di trasporto dei rifiuti, l’indicazione in Kg o litri e il peso da verificarsi a destino (al punto n. 6).
Quest’ultima è una possibilità che viene concessa al produttore dei rifiuti nei casi in cui:
– è possibile che, per la tipologia del rifiuto trasportato, vi siano variazioni nel peso stesso, o
– non esiste un impianto di pesatura, come quello in esame.
Il secondo recita, al punto 1), lett. t) “alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve essere sempre indicata la quantità di rifiuti trasportati.
Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(–)» relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”.
In sostanza, le due indicazioni di cui al D.M. n. 145/98 non sono alternative, nel senso che la prima deve, in ogni caso, essere presente (In questi termini, v. anche la sentenza della Cassazione n. 21781/2006).
Avvalersi della seconda possibilità, dunque costituisce un’opportunità concessa dal legislatore a chi si trova in determinate condizioni, o deve gestire particolari tipologie di rifiuti: lo scopo della norma consiste nel permettere al produttore, in uno dei due casi sopra elencati, di procedere alla verifica del peso effettivo presso il luogo di destinazione dei rifiuti.
Naturalmente, si tratta di una possibilità prevista dalla norma, e che consente agli organi di controllo di sapere fin dall’inizio che è possibile riscontrare un peso differente tra la prima e la quarta copia del formulario.
Le sanzioni
In definitiva, anche se non deve essere assunta come regola generale ma come eccezione, trattandosi comunque di una possibilità concessa dal legislatore, se utilizzata correttamente non è passibile di sanzioni.
Quindi, l’indicazione del peso e del peso da verificarsi a destino non è sanzionabile: in questi termini si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Como, il quale ha evidenziato che “in materia di trasporto di rifiuti, la divergenza tra il peso indicato in partenza e quello riscontrato all’arrivo a destinazione non può essere inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all’art. 258 comma 4 D.Lgs. n. 152 del 2006 (indicazione di dati incompleti o inesatti nel formulario), in quanto è il D.M. n. 145 dell’1 aprile 1998, laddove al punto 6 del formulario di identificazione afferma che in esso va indicato il peso da verificarsi a destino, a prevedere che il peso indicato in partenza possa essere verificato al momento dell’arrivo a destinazione”.
Si è sostenuto che, a stretto rigor di logica, si tratterebbe comunque di una sanzione che non potrebbe in alcun modo essere addebitata al produttore: l’art. 258, comma 4, del Testo Unico Ambientale, infatti, sanziona “le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”.
Tuttavia, ai fini della corretta individuazione dei soggetti responsabili, occorre ricordare che la Cassazione (n. 13663/2012) ha avuto modo di evidenziare che “la responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento, e ciò ai sensi dell’articolo 178, D.Lgs. n. 152/2006.
Pertanto, ad esempio, il destinatario dei rifiuti è tenuto a controllare la conformità dei rifiuti a quanto dichiarato nel formulario e/o a controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare iscrizione all’Albo nazionale”.
In sostanza, in mancanza di tali verifiche, il soggetto risponde sia a titolo personale (contravvenzione) sia a titolo di concorso nel reato poiché tale mancato controllo costituisce indizio della volontà di violare la norma o della consapevolezza di contribuire alla violazione della norma da parte di terzi.
Al contrario, se, ad esempio, viene barrata soltanto la casella del “peso da verificarsi a destino”, ma non anche quella relativa al peso (presunto), si incorre nella sanzione di cui all’art. 258, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006.
Dal momento che l’unico documento dal quale il produttore dei rifiuti può ricavare il peso riscontrato a destinazione è la quarta copia del formulario, sul registro deve essere annotato il peso verificato a destino solo se al produttore torna la quarta copia entro i termini di legge previsti per la registrazione dei movimenti: in caso contrario, il produttore deve registrare il peso indicato sulla prima copia del formulario.
L’annotazione di un peso differente da quello dichiarato in partenza, ricavato in modo diverso dalla ricezione della quarta copia del formulario, è sanzionabile.
Il peso verificato deve essere registrato nelle annotazioni
Nel caso in cui il peso riscontrato a destino dovesse essere diverso da quello stimato in partenza, occorre registrarlo nello spazio annotazioni del formulario di trasporto dei rifiuti, e non in quello riservato al destinatario, con il quale si dichiara che il carico è stato accettato per determinate quantità. Quest’ultima prassi, peraltro molto utilizzata, può generare confusione.
Carico non accettabile
Occorre in ogni caso evidenziare che – nei casi di differenze in eccesso – normalmente il gestore dell’impianto di destinazione, in via precauzionale, respinge il carico, perché – in teoria – al momento della pesatura presso il suo impianto non esiste la possibilità di verificare che, insieme ai rifiuti indicati nel formulario, ve ne siano degli altri.
Da: apiterni.it