ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Legge n. 241/1990) e, più in generale, all’informazione ambientale (D.Lgs. n.195/2005).
DIFENSORE CIVICO per far valere il diritto di informazione e accesso ai dati richiesti alle amministrazioni o per far mediare un’insorgente controversia.
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA AMBIENTALE IN EUROPA. L’articolo 9 della Convenzione Aahrus regola l’accesso alla giustizia ambientale; in particolare il paragrafo 3 riguarda la possibilità da parte del pubblico di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. Recentemente la Commissione Europea (settembre 2013), ha aperto una consultazione tra i cittadini, per capire se c’è interesse affinché la stessa commissione adotti una direttiva che implementi l’articolo 9.3 della convenzione di Aahrus. Per raggiungere tale obiettivo, la convenzione propone di intervenire in tre settori:
- assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenute dalle autorità pubbliche;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull’ambiente;
- estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.”
ESPOSTO. Con l’esposto si richiede un intervento immediato, e di controllo fatto agli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia, Corpo Forestale…), L’autore dell’esposto si limita a segnalare dettagliatamente il fatto, poi gli organi di polizia decidono che tipo di misure prendere – se indagare, se applicare una multa, o se esistano addirittura i presupposti per un reato passabile di querela, o di denuncia.
QUERELA è una dichiarazione rilasciata agli organi di Polizia Giudiziaria, da parte di chi si considera parte lesa quale vittima di un reato non perseguibile d’ufficio e vuole che si proceda in merito ad esso, cioè si chiede alle autorità competenti di aprire un procedimento penale.
DENUNCIA mezzo con cui si mette a conoscenza la polizia Giudiziaria, o il pubblico ministero, della commissione di un reato che per sua natura farà aprire delle indagini anche in assenza al momento di “colpevoli”.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE sono disciplinate dalla Legge n. 397 del 2000, rappresentano una strategia nuova che esclusivamente gli avvocati possono adottare nei procedimenti relativi a reati ambientali. L’unico limite sta nel fatto che questo strumento è subordinato a disponibilità economiche elevate spesso si richiedono importanti approfondimenti tecnico-scientifici per definire l’accusa.
da Legambiente